La convenzione europea per la salute degli animali

Il documento dell’Unione Europea si basa sul principio che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi

La convenzione europea per la salute degli animali
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Esiste la convenzione europea per la salute degli animali. Sì, il loro benessere sta a cuore anche all’Unione Europea che ha approvato fin dal lontano 1987 un’apposita convenzione a tutela di questi ultimi. Capisaldi del documento, che si intitola «Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia», sono il riconoscimento che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi; l’esigenza di uniformare i comportamenti nei confronti degli amici a quattro zampe, troppo spesso diversi tra loro a causa della mancanza di nozioni e di consapevolezza; l’intenzione di non incoraggiare il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia.

La convenzione europea per la salute degli animali

All’interno del documento diversi i punti salienti. Vediamo i più importanti. Capitolo II – Principi per il mantenimento degli animali da compagnia.
Articolo 3 – Principi fondamentali per il benessere degli animali
1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.
2. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.
Articolo 4 – Mantenimento
1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:

a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.
(…)

E ancora sulla convenzione europea per la salute degli animali

Articolo 8 – Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali
1. Qualsiasi persona la quale, all’atto dell’entrata in vigore della Convenzione, pratichi il commercio o l’allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all’Autorità competente entro un termine adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte.

Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attività deve farne dichiarazione all’Autorità competente.
2. Questa dichiarazione deve indicare:
a) le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in oggetto;
b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.
3. Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:
a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacità necessarie
all’esercizio di tale attività, avendo sia una formazione professionale, sia
un’esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia;
b) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività soddisfano ai requisiti di cui all’articolo 4.

Capitolo III – Misure complementari per gli animali randagi

Articolo 12 – Riduzione del numero di animali randagi
Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.
a) Tali misure debbono comportare che:
i) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell’animale;
ii) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione.
b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione:
i) l’identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggere, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;
ii) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuovere la loro sterilizzazione;
iii) di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all’Autorità competente.

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