La ristrutturazione del bagno, scontato solo il rifacimento completo

Tra gli interventi edili più importanti e richiesti in un appartamento c’è proprio quello inerente al bagno. Tutto sulla ristrutturazione del bagno

La ristrutturazione del bagno, scontato solo il rifacimento completo
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La ristrutturazione del bagno, un intervento sempre più richiesto. Ma è possibile beneficiare del “bonus ristrutturazioni” per questo tipo di lavori? La risposta è affermativa ma solo se le opere sono volte a realizzare ex-novo e/o migliorare i servizi igienici esistenti. Infatti, se l’intervento si limita alla semplice sostituzione della rubinetteria, degli apparecchi sanitari, delle piastrelle o alla ritinteggiatura non è prevista alcuna detrazione. In quanto questi interventi si configurano come opere di “manutenzione ordinaria” e non sono contemplati dal beneficio. Solo se si tratta di “rifacimento completo”, ossia se l’intervento prevede il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario nonché di quello elettrico e siano necessarie opere murarie come la demolizione e ripristino del massetto del pavimento. O altre opere che possano far classificare l’intervento come “manutenzione straordinaria”, allora sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale.

La ristrutturazione del bagno

In pratica ci sono alcuni interventi (sostituzione dei rubinetti, rifacimento del rivestimento, tinteggiatura, ecc..) che presi singolarmente si configurano come una manutenzione ordinaria. E non possono godere del beneficio, ma qualora rientrino in un intervento più ampio classificabile come manutenzione straordinaria possono accedere alla detrazione fiscale del 50% in quanto conseguentemente necessari ai lavori agevolabili.

Manutenzione straordinaria

Se la ristrutturazione del bagno si configura come “manutenzione straordinaria” è però necessaria la presentazione di una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) al Comune (Sportello Unico per l’Edilizia SUE) territorialmente competente. La CILA, deve essere redatta e asseverata da un tecnico abilitato (iscritto a un ordine professionale, come un architetto, un geometra o un ingegnere). Questo dichiara che le opere che si andranno a realizzare rispettano tutta la normativa in materia. Se invece l’intervento consiste in un rinnovamento “light” in cui si sostituiscono soltanto i sanitari e i rivestimenti, allora l’intervento rientra nell’ambito delle attività di edilizia libera. Per cui non è necessario richiedere alcuna autorizzazione.

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