Ecobonus confermato, Sismabonus in vigore fino al 2021

Il Parlamento, approvando la legge di bilancio per il 2019, ha prorogato i diversi benefici per chi esegue interventi sugli immobili

Ecobonus confermato, Sismabonus in vigore fino al 2021
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Parliamo di Ecobonus come sempre ricomprende interventi per l’efficientamento energetico degli edifici con un’agevolazione Irpef che può raggiungere il 65%. La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione dell’ Ecobonus è di 100.000 euro. Con rate che come per le ristrutturazioni, sono da spalmare in 10 anni. Tra i lavori agevolati tutti quelli che permettono di ottenere un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile. Tra queste la sostituzione della caldaia, la sostituzione di finestre e infissi, l’installazione di tende da sole/schermature solari (Spesa massima prevista, 60.000 euro) e di zanzariere. Ma anche l’installazione di pannelli solari, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (Spesa massima prevista, 30.000 euro se si tratta di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomassa), miglioramento termico dell’edificio mediante coibentazioni e sostituzione pavimenti (oltre che degli infissi, come già detto).

Ecobonus confermato, ma anche Sismabonus…

Quello della realizzazione di edifici antisismici è un tema sempre più all’ordine del giorno in tutto il paese. Dalla Lombardia alla Sicilia non c’è regione che non abbia dovuto confrontarsi negli ultimi anni con un terremoto. Ecco allora che la manovra non ha apportato modifiche a quanto definito per il Sismabonus che già l’anno scorso (2018) era già stato prorogato fino al 2021. Nel dettaglio, la legge prevede che entro il 31 dicembre 2021 sia possibile usufruire di una detrazione di imposta del 50%. E’ fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3). L’importo complessivo massimo deducibile al 50% è pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Ulteriori approfondimenti

La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta. Questo avviene se dalla realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85% in base all’entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili ma anche l’inquilino o il comodatario.

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