Bonus Prima Casa 2019, agevolazioni confermate

E’ possibile pagare imposte ridotte sull’acquisto di un’abitazione

Bonus Prima Casa 2019, agevolazioni confermate
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Bonus Prima Casa 2019, di che si tratta? Se vi state lanciando nell’infinito mondo dell’acquisto della casa, e se si tratta di una prima casa, allora questo è il posto giusto. Le agevolazioni correnti, contenute nella Legge di Bilancio 2019, permettono di pagare imposte ridotte sull’acquisto di un’abitazione (in presenza di determinate condizioni). Per esempio, chi acquista da un privato (oppure da un’azienda che vende in esenzione Iva) sarà tenuto a versare un’imposta di registro del 2%. Anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile.

Il Bonus Prima Casa 2019

Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. È molto semplice comprendere a chi è riservata questa misura, ossia agli acquirenti che non posseggono un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione. Oppure se ne è in possesso, deve essere venduto entro dodici mesi dal nuovo acquisto agevolato. Inoltre la casa deve trovarsi nel comune in cui l’acquirente ha la residenza (o la deve trasferire entro 18 mesi dall’acquisto).

Gli immobili ammessi all’agevolazione

L’Agenzia delle entrate ha stilato una lista con una serie di immobili ammessi all’agevolazione. Suddivisi in base alle categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (di tipo economico), A/4 (di tipo popolare), A/5 (ultra popolare), A/6 (rurale), A/7 (in villini), A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.

E quelli non ammessi

È comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione «prima casa». L’ agevolazione non è ammessa invece per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 ( abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

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