Tar condanna Comune di Corsico per la rimozione rifiuti dopo l'incendio

"Crediamo che, nel caso specifico, non si tratti di abbandono di rifiuti in senso stretto" così il sindaco Errante.

Tar condanna Comune di Corsico per la rimozione rifiuti dopo l'incendio
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Tar condanna Comune di Corsico per la rimozione rifiuti dopo l'incendio.

Tar condanna Comune di Corsico per la rimozione rifiuti dopo l'incendio

CORSICO – Sull’incendio del capannone Cash & Carry di viale Italia gli abitanti avevano sollevato alcuni sospetti. Un po’ per la relazione dei vigili del fuoco, che aveva certificato “più di un focolaio”, un po’ per il viavai di motorini e furgoni, per ritirare la merce rimasta all’interno dopo (l’ennesimo) fallimento della ditta che gestiva il capannone. Un magazzino che vendeva roba da mangiare, casalinghi, detersivi, alcolici, bevande. Un po’ di tutto, come in un magazzino all’ingrosso, ma vendendo al dettaglio. I proprietari, originari della provincia di Napoli e Caserta, erano gli stessi del vicino Ipercasalinghi e di un altro centro a Trezzano. Tutto chiuso, tutto fallito.

L'episodio nel 2016

Siamo a novembre 2016 quando il Cash&Carry viene divorato dalle fiamme. A fare paura è l’amianto, e i cittadini protestano, "costretti a respirare i frammenti bruciati che volano sui balconi", lamentavano. A rassicurare sullo scampato pericolo, ci aveva pensato il sindaco Filippo Errante, che aveva portato all’attenzione della città i documenti di Arpa che scongiurava la presenza di amianto (senza convincere troppo i cittadini, che si erano tuttavia dovuti mettere l’anima in pace). Era partita l’ordinanza di rimozione dei rifiuti, inizialmente ritirata dallo stesso Comune come forma di autotutela, poi rimandata al curatore fallimentare. Per il Comune, era sua responsabilità rimuovere i rifiuti dopo l’incendio.

L'appello e Tar condanna

Ma il curatore si è appellato al Tar che gli ha dato ragione. Uno dei motivi è prettamente burocratico: nel documento c’è la firma del dirigente comunale e non quella del sindaco, e quindi siamo di fronte, per la sentenza del Tribunale, al “vizio di incompetenza”. Inoltre, il Comune non avrebbe “effettuato alcuna verifica finalizzata a individuare i soggetti responsabili dell’abbandono dei rifiuti”, prosegue il documento, e “l’ordinanza imporrebbe al curatore gli stessi obblighi previsti dall’ordinanza contingibile e urgente annullata dal Comune in autotutela”. Il curatore, insomma, “non ha alcuna responsabilità gestionale e quindi nessun obbligo di rimozione dei rifiuti”.

Il commento del sindaco Errante

“Abbiamo deciso di non ricorrere al Consiglio di Stato – commenta il sindaco di Corsico Filippo Errante – anche se crediamo che, nel caso specifico, non si tratti di abbandono di rifiuti in senso stretto, in quanto si conosce sia la proprietà, sia il luogo dove il materiale si trova in seguito all'incendio. Inizialmente, avevo firmato un'ordinanza contingibile e urgente per un presunto pericolo igienico-sanitario, che poi è stata revocata su istanza del curatore fallimentare. Una volta che i Vigili del fuoco e l'ATS hanno completato gli accertamenti, è stata predisposta un'ordinanza tecnico/amministrativa a firma del dirigente affinché la proprietà provvedesse a rimuovere il materiale accumulato. La nostra preoccupazione è sempre stata la salute dei cittadini”.

In disaccordo anche sulla motivazione prettamente burocratica

"Nella sentenza, il TAR fa riferimento all'art. 192 del dl 152/2006 (TU ambiente), il cui titolo è “Divieto di abbandono” dove si precisa che l'ordinanza deve essere firmata dal sindaco. Nel caso di Corsico, però, non vi è un vero e proprio abbandono, ma si tratta di residui di materiale, andati bruciati nell’incendio del 2016”, aggiungono dall’Amministrazione. Ma niente da fare: il Tribunale ha obbligato il Comune a ritirare l’ordinanza e a pagare 2mila euro di spese.

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